Sez. 6, Sentenza n. 17084 del 11/03/2014 Cc. (dep. 17/04/2014) Rv. 259341 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Reato continuato - Condanna - Erronea determinazione dei singoli elementi di pena - Correzione dell'errore da parte del giudice della cautela ai fini dell'efficacia della misura coercitiva - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
Allorché il giudice del procedimento principale, nell'infliggere la pena per il reato continuato, abbia erroneamente individuato i singoli elementi di questa, il giudice investito della questione cautelare non può correggere l'errore, pur se al solo fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la possibilità per il giudice della cautela di attribuire al reato ritenuto più grave dal giudice di merito, e costituente l'unico titolo posto a fondamento della misura coercitiva in atto, il ruolo di reato-satellite e, conseguentemente, di rideterminare incidentalmente la porzione di pena irrogata ad esso riferibile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)