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Sez. 1, Sentenza n. 160 del 07/01/1999 Cc. (dep. 11/02/1999) Rv. 212281 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Condanna non definitiva per reati uniti per continuazione - Questione di decorrenza del termine di fase per taluno di quelli meno gravi - Mancata determinazione della relativa pena in sentenza - Determinazione, ai soli fini della misura, da parte del giudice "de libertate" - Necessità - Non incidenza dell'operazione sulla durata del termine - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212281-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Qualora, in presenza di condanna non definitiva per più reati uniti per continuazione, si faccia questione di superamento dei termini di fase della custodia cautelare per taluno di essi, diverso da quello ritenuto più grave, e la relativa pena non risulti determinata in sentenza, deve a ciò provvedere, ai soli fini della misura, il giudice investito di detta questione anche quando la suindicata operazione non risulti, in concreto, idonea ad incidere sulla durata dei termini in questione, non potendosi, pur in tale situazione, escludere un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato, con riguardo, ad esempio, all'eventualità di un'assoluzione dal reato più grave.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)