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Sez. 1, Sentenza n. 1115 del 01/02/1995 (Rv. 490148 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Crediti dell'avvocato per rivalsa I.V.A. e per rimborso del contributo integrativo alla Cassa Previdenza - Ammissione al passivo - Preventiva estinzione nei confronti dell'Erario e della Cassa Previdenza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490148-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

L'ammissione al passivo fallimentare dei crediti dell'avvocato per rivalsa I.V.A. e per rimborso del contributo integrativo alla Cassa Previdenza collegati alle proprie prestazioni professionali - che peraltro non sono prededucibili - non è subordinata alla preventiva estinzione dei debiti del professionista nei confronti dell'Erario e della Cassa Previdenza chiesti, rispettivamente, in rivalsa e in ripetizione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)