Sez. 1 - , Ordinanza n. 14181 del 05/05/2022 (Rv. 664967 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Ammissione allo stato passivo - Credito del professionista per la redazione della domanda di concordato preventivo - Consulenza precedente e successiva - Successivo fallimento - Prededuzione - Estensione a IVA e contributo previdenziale (CPA) - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di ammissione allo stato passivo, il credito del professionista che abbia predisposto la domanda di ammissione ad una procedura di concordato preventivo, svolgendo altresì attività di consulenza precedente e successiva, cui abbia fatto seguito il fallimento del debitore, va
riconosciuto in prededuzione; tale privilegio processuale si estende al credito per IVA e contributo previdenziale (CPA), stante l'identità del titolare, del fatto generatore dei crediti e della comune funzione, giacchè la valutazione di funzionalità prevista dall'art. 111, comma 2, l.fall., non può che condurre, rispetto a tali crediti, ad un unico e coincidente approdo.
Legge Falliment. art. 111 com. 2, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)