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Sez. 5, Sentenza n. 28543 del 20/12/2013 (Rv. 629514 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di recupero del credito di imposta illegittimamente compensato - Emesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004 - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629514-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'avviso di recupero del credito d'imposta indebitamente compensato, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituisce manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, ed è, come tale, impugnabile innanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 19 del d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546, anche se emesso anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)