Sez. 5, Ordinanza n. 8033 del 07/04/2011 (Rv. 617699 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di recupero di credito illegittimamente recuperato - Impugnabilità - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tali, sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche se emessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente in quanto proposto, non per vizi propri, avverso cartella di pagamento conseguente ad avviso di recupero del credito di imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, divenuto definitivo per mancata impugnazione)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1882 num. 546 art. 19, Legge 23/12/2000 num. 388 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2004 num. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)