Sez. 5, Sentenza n. 21860 del 12/03/2024 Ud. (dep. 31/05/2024) Rv. 286503-01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio - Contestazione alternativa di fatti di distrazione, occultamento e dissipazione - Nullità - Esclusione - Sentenza di condanna per una sola delle condotte ascritte - Nullità - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429, cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio, né integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di difesa.
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)