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Sez. 5, Sentenza n. 38245 del 18/03/2004 Ud. (dep. 28/09/2004) Rv. 230373 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - requisiti - enunciazione del fatto | Contestazioni alternative - Legittimità - Fattispecie in tema di indicazione alternativa del tempus commissi delicti.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230373-01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - requisiti - enunciazione del fatto

In presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittimo formulare nel decreto che dispone il giudizio contestazioni alternative, in quanto, tale metodo risponde a un'esigenza della difesa, posto che l'imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il decreto di citazione a giudizio nel quale, in relazione all'imputazione di cui all'art. 584 cod. pen., erano state indicate in via alternativa le possibili date del commesso reato, non essendo certo all'epoca della sua emissione il momento della morte della vittima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)