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Sez. 2, Sentenza n. 2002 del 20/07/1963 (Rv. 263096 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - DIRITTI FACOLTATIVI - NOZIONE - FACOLTA CONVENZIONALI - PRESCRITTIBILITA.*
Stato
decisa il 1963-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263096-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - DIRITTI FACOLTATIVI - NOZIONE - FACOLTA CONVENZIONALI - PRESCRITTIBILITA.*

I diritti facoltativi imprescrittibili sono le facolta che costituiscono il contenuto dello schema del diritto, cioe le facolta legali derivanti dalla legge o dalla natura del diritto(non sono comprese le facolta convenzionali, nascenti da un contratto, le quali costituiscono un diritto a se stante che si prescrive se non sia esercitato entro il termine stabilito dalla legge. (Conf 788'40).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)