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Sez. 3, Sentenza n. 3824 del 01/04/1995 (Rv. 491575 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Termine per l'adempimento - Previsione a favore del creditore - Prescrizione - Decorrenza - Momento iniziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491575-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

Quando il termine per l'adempimento della obbligazione sia previsto a favore del creditore, che ha così facoltà di esigere la prestazione anche prima della scadenza, la prescrizione decorre solo dalla data di scadenza del termine, in pendenza del quale l'inerzia del creditore costituisce solo esercizio di una facoltà, come tale non prescrittibile (nella specie, si trattava del diritto, contrattualmente previsto, di adeguamento automatico del canone locativo, da far valere al termine della locazione, salvo il diritto del locatore di pretendere il pagamento di conguagli o acconti nel corso del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1185, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)