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Sez. 3, Sentenza n. 14764 del 30/06/2014 (Rv. 631760 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Contratto preliminare - Clausola penale - Responsabilità del promittente per inadempimento di una obbligazione di "facere" - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631760-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

La pattuizione di una penale in un contratto preliminare non sottrae il rapporto alla disciplina delle norme generali che regolano le obbligazioni. Ne consegue che non sussiste la responsabilità del promittente venditore che abbia anche assunto una obbligazione di "facere" per la conclusione del contratto definitivo (nella specie, adoperarsi per liberare da terzi l'immobile promesso al promissario acquirente), se nel suo comportamento non sia ravvisabile colpa o negligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)