Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 10/05/2012 (Rv. 622479 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Inadempimento o ritardo nell'adempimento non imputabile all'obbligato - Configurabilità della penale - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE
La pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)