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Sez. 1, Sentenza n. 321 del 03/02/1969 (Rv. 338307 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DELLA COSA - MOMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338307-01

VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DELLA COSA - MOMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nella vendita di cosa futura, il trasferimento della proprieta si verifica nel momento in cui la cosa viene ad esistenza. L'accertare in concreto in quale momento debba ritenersi perfezionato il processo produttivo della cosa stessa, in relazione ai suoi elementi essenziali ed al suo completamento tecnico-economico, costituisce indagine di fatto che sfugge al Sindacato della Corte suprema. (Conf. 303-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)