Sez. 5, Sentenza n. 7320 del 11/05/2012 (Rv. 622935 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Contratto autonomo di garanzia - Eccezioni opponibili al creditore relative al raporto principale - Inopponibilità - "exceptio doli" - Opponibilità - Contenuto - Eccezione relativa a difficoltà di reperire documenti al fine della verifica dell'adempimento dell'obbligazione principale - Inidoneità - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE
Nel contratto autonomo di garanzia - in virtù del quale al garante non è consentito opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale, salvo l'"exceptio doli", formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia "prima facie" abusiva o fraudolenta - il garante non può limitarsi a prospettare l'esistenza di difficoltà, spaziali o temporali, nel reperimento di documenti richiesti al fine della verifica dell'adempimento dell'obbligazione principale, ma deve comprovare rigorosamente le ragioni per le quali il trascorrere del tempo e la specifica situazione esistente al momento della richiesta siano idonei a rendere assolutamente impossibile l'acquisizione dei detti documenti. (Nella specie, ove a garanzia del beneficio dell'anticipazione delle restituzioni, era stata rilasciata, da società poi dichiarata fallita, fideiussione a prima richiesta in favore dell'Autorità doganale, questa aveva chiesto integrazioni documentali al garante, al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti del beneficio, ed il garante aveva opposto la difficoltà - per il tempo trascorso e per la situazione internazionale - di produrre i documenti richiesti; la S.C., nel cassare la decisione impugnata, ha affermato il principio su esteso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)