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Sez. 5, Sentenza n. 15216 del 12/09/2012 (Rv. 623778 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Contratto autonomo di garanzia - "Exceptio doli" - Nozione - Opponibilità da parte del garante - Fattispecie in materia di garanzia prestata per l'obbligo di restituzione delle anticipazioni all'esportazione.
Stato
decisa il 2012-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623778-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

La "exceptio doli generalis seu praesentis" ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della "exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'"exceptio doli" sollevata dal garante dell'obbligo di restituzione delle anticipazioni alla esportazione erogate ai sensi del Regolamento CE n. 3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987 al debitore principale, evidenziando che il dedotto legittimo affidamento di questi sulla regolarità dell'operazione doganale e sul diritto all'aiuto comunitario all'esportazione, fondato sul decorso di un lungo lasso di tempo dall'operazione prima della richiesta da parte dell'Amministrazione di produrre documentazione integrativa in ordine alla prova dell'avvenuta esportazione, e nonostante una precedente prassi che si accontentava di una prova documentale più limitata, investe le modalità di attuazione del rapporto principale).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 04/03/1980 num. 565, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1946

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)