diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13037 del 24/11/1999 (Rv. 531449 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA | Giudizio petitorio ex art. 704 cod.proc.civ. - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531449-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 704 cod.proc.civ., la natura petitoria è da ravvisarsi solo con riguardo a controversie in cui sia discusso il diritto di proprietà o altro diritto reale afferente il medesimo bene oggetto della tutela possessoria e non anche a quelle che, pur nell'identità dell'oggetto, traggano origine da pretese recuperatorie o restitutorie a carattere meramente obbligatorio (nella specie, il ricorrente aveva chiesto la reintegrazione nel possesso di un posto-barca in una darsena ed il pretore aveva rimesso le parti innanzi al Tribunale, sul presupposto che innanzi a questo giudice pendeva un giudizio d'impugnazione di una deliberazione della società di gestione del porto turistico a seguito della quale il ricorrente stesso era stato spogliato nel possesso. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che tale ultimo giudizio potesse essere qualificato come petitorio ai sensi dell'art. 704 cod.proc.civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)