Sez. 2, Sentenza n. 8716 del 08/09/1997 (Rv. 507677 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE | Pendenza dinanzi al tribunale di altro giudizio petitorio - Tra le stesse parti - Conseguenze - Deroga alla competenza del pretore - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie - Contratto preliminare - Relativo allo stesso bene oggetto del giudizio possessorio - Deroga alla competenza pretorile - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 704 cod. proc. civ. (a norma del quale ogni domanda relativa al possesso, per fatti avvenuti durante la pendenza del giudizio petitorio, va proposta davanti al giudice di quest'ultimo, dovendo il pretore eventualmente adito limitarsi ad emettere i soli provvedimenti temporanei) la natura petitoria del giudizio può essere legittimamente ravvisata soltanto in relazione a controversie in cui sia in discussione il diritto di proprietà o altro diritto reale afferente al bene oggetto della tutela possessoria, e non anche a quelle che, pur avendo ad oggetto la cosa su cui si controverte nel giudizio possessorio, siano, però, originate da pretese (di carattere restitutorio, recuperatorio o di altro genere) comunque fondate su rapporti obbligatori, quale l'azione intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza produttiva degli effetti di un contratto preliminare di vendita non concluso ed avente, come oggetto, lo stesso bene di cui al giudizio possessorio, con conseguente esclusione, in tal caso, di ogni "vis actractiva" del giudizio pendente innanzi al tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1179, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)