Sez. 1, Sentenza n. 1223 del 07/04/1976 (Rv. 379916 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - CONTENUTO - OMESSA INDICAZIONE DELLA PRECISA MISURA DEL CREDITO - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - CONTENUTO - OMESSA INDICAZIONE DELLA PRECISA MISURA DEL CREDITO - IRRILEVANZA.*
Qualsiasi atto contenente la chiara volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e idoneo ad interrompere la prescrizione, anche se privo dell'indicazione della precisa misura del credito. (Conf 4208/74, mass n 372877; (Conf 3116/73, mass n 366885).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)