diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1223 del 07/04/1976 (Rv. 379916 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - CONTENUTO - OMESSA INDICAZIONE DELLA PRECISA MISURA DEL CREDITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379916-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - CONTENUTO - OMESSA INDICAZIONE DELLA PRECISA MISURA DEL CREDITO - IRRILEVANZA.*

Qualsiasi atto contenente la chiara volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e idoneo ad interrompere la prescrizione, anche se privo dell'indicazione della precisa misura del credito. (Conf 4208/74, mass n 372877; (Conf 3116/73, mass n 366885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)