Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 11/12/1974 (Rv. 372877 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ATTO MANIFESTANTE LA VOLONTA DEL CREDITORE DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL SUO DIRITTO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'INTERO CREDITO - CONFIGURABILITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ATTO MANIFESTANTE LA VOLONTA DEL CREDITORE DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL SUO DIRITTO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'INTERO CREDITO - CONFIGURABILITA.*
Un qualsiasi atto che, anche senza la indicazione della precisa misura del credito, manifesti la chiara volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del suo diritto, e idoneo ad interrompere la prescrizione estintiva dell'intero credito, facendo esso venire meno la presunzione di rinuncia implicita anche parziale. (V 3116'73, mass n 366885).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)