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Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 11/12/1974 (Rv. 372877 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ATTO MANIFESTANTE LA VOLONTA DEL CREDITORE DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL SUO DIRITTO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'INTERO CREDITO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1974-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372877-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ATTO MANIFESTANTE LA VOLONTA DEL CREDITORE DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL SUO DIRITTO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'INTERO CREDITO - CONFIGURABILITA.*

Un qualsiasi atto che, anche senza la indicazione della precisa misura del credito, manifesti la chiara volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del suo diritto, e idoneo ad interrompere la prescrizione estintiva dell'intero credito, facendo esso venire meno la presunzione di rinuncia implicita anche parziale. (V 3116'73, mass n 366885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)