Sez. L, Sentenza n. 6780 del 17/05/2001 (Rv. 546747 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI PRESENZA E DI MANEGGIO DI DANARO | Contratto collettivo - Interpretazione - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art.10 C.C.N.L. metalmeccanici sull'indennità di maneggio denaro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI PRESENZA E DI MANEGGIO DI DANARO
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto l'indennità di cassa, prevista dall'art. 10 C.C.N.L. metalmeccanici privati, a prescindere dalla qualifica del lavoratore, in caso di mansioni che comportino in via normale, e non eccezionale o saltuaria, la riscossione di denaro, da intendersi non solo come denaro contante ma anche titoli di credito, assegni e cambiali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)