Sez. L, Sentenza n. 3215 del 26/03/1998 (Rv. 514006 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità di maneggio di denaro prevista dal C.c.n.l. per i lavoratori per l'industria chimica.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Non è sindacabile nel giudizio di cassazione l'interpretazione di clausole di contratti collettivi di lavoro di diritto comune fornita dal giudice di merito, se non sussistono violazioni delle norme sulla interpretazione dei contratti o vizi di motivazione (nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva rilevato che, secondo l'art. 24 del C.c.n.l. 23 luglio 1979 per l'industria chimica, l'indennità di cassa presuppone il maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti e va quindi riconosciuta, a prescindere dalla qualifica del lavoratore, in caso di mansioni che comportino in via normale, e non eccezionale o saltuaria, la riscossione di denaro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)