Sez. 1, Sentenza n. 5600 del 14/10/1999 Cc. (dep. 15/11/1999) Rv. 214417 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare per l'espiazione di pena non superiore a due anni - Divieto di applicazione ai condannati per taluno dei reati di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario - Derogabilità per i "collaboratori di giustizia" - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'art.47 ter, comma 1 bis, dell'ordinamento penitenziario, nell'escludere che possa trovare applicazione, in favore dei condannati per taluno dei reati di cui all'art. 4 bis del medesimo ordinamento, la più favorevole disciplina della detenzione domiciliare da esso dettata per il caso che la pena da espiare, anche se residuo di maggior pena, non sia superiore a due anni, non lascia spazio alcuno ad un'interpretazione che consenta di derogare a tale divieto in favore dei "collaboratori di giustizia".
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)