Sez. 2, Sentenza n. 1075 del 06/05/1964 (Rv. 301532 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - INNOVAZIONI - CONSENSO DELLA MAGGIORANZA - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - INNOVAZIONI - CONSENSO DELLA MAGGIORANZA - NECESSITA.*
I limiti per il partecipante pro quota indivisa all'uso della cosa comune sono soltanto quelli previsti dall'art.1102 cod.civ., e cioe il divieto di alterare la destinazione della cosa comune ed il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Osservati tali limiti, il partecipante puo servirsi della cosa comune ed arrecarvi, a sue spese, ove lo creda, anche modificazioni, purche questi siano intese al migliore godimento di essa. Per le innovazioni, le quali importano il migliore o piu comodo uso o il maggiore rendimento della cosa comune, considerata nel suo complesso ed in rapporto alle modalita di uso di tutti o di una pluralita di condomini, occorre, invece, l'approvazione delle maggioranze indicate nell'art. 1108 cod.civ.' e le spese, derivanti dalle modifiche da apportare alla cosa comune, devono essere ripartite proporzionalmente tra i condomini. (V 1293/61; 1869/61; 879/62; 943/62; 2658/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)