Sez. 2, Sentenza n. 2722 del 18/03/1987 (Rv. 451826 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - DIVIETO DI ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DI IMPEDIMENTO DELL'USO AGLI ALTRI PARTECIPANTI - MODIFICAZIONI APPORTATE DAL CONDOMINO A PROPRIE SPESE PER IL MIGLIOR GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - DIVIETO DI ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DI IMPEDIMENTO DELL'USO AGLI ALTRI PARTECIPANTI - MODIFICAZIONI APPORTATE DAL CONDOMINO A PROPRIE SPESE PER IL MIGLIOR GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - IRRILEVANZA.*
L'art. 1102, primo comma, cod. civ. assoggetta l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino al duplice limite di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto; e tale principio vale, ovviamente, anche per le modificazioni che il condominio, ai sensi della stessa norma, voglia apportare a proprie spese per il miglior godimento della cosa comune. (V 1789/83, mass n 426642; (V 5954/81, mass n 416733; (V 243/81, mass n 410653; (V 3405/78, mass n 392849; (V 3405/78, mass n 392850; 392850; (V 2917/69, mass n 342767; (V 5/69, mass n 337778; (V 1075/64, mass n 301532; (V 1935/62, mass n 253035).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)