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Sez. 6, Sentenza n. 42592 del 19/11/2024 Cc. (dep. 20/11/2024) Rv. 287122-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | Mandato di arresto europeo esecutivo - Sentenza emessa "in absentia" e senza assistenza difensiva - Violazione dell'art. 24 Cost e delle norme convenzionali e sovranazionali - Motivo di rifiuto della consegna - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287122-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la celebrazione del giudizio nello Stato emittente "in absentia" e senza l'assistenza di un difensore nominato fiduciariamente o d'ufficio non viola l'art. 24 Cost. nè le norme sovranazionali e convenzionali in tema di garanzie partecipative e di difesa tecnica e non legittima il rifiuto della consegna, a condizione che l'ordinamento dello Stato estero consenta alla persona condannata di chiedere un nuovo processo - al quale potrà presenziare ed essere assistita da un difensore - che permetta di riesaminare il merito della causa e condurre, anche mediante l'allegazione di nuove prove, alla riforma della condanna.

Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 2, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 4 bis, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 13/06/2005 num. 69 art. 6, Legge 13/06/2005 num. 69 art. 18 ter CORTE COST., Direttive Commissione CEE del 2012 num. 13 art. 6, Direttive Commissione CEE del 2013 num. 48 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)