Sez. 6 - , Sentenza n. 7275 del 23/02/2021 Cc. (dep. 24/02/2021) Rv. 280842 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Condanna "in absentia" - Consegna - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, sussistono le condizioni, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, per la consegna di una persona condannata in "absentia" qualora l'interessato abbia volontariamente rinunciato alla partecipazione, ex art.4-bis, par. 1, lett. a) e b) della decisione quadro 2002/584, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia rinunciato a chiedere un nuovo giudizio, ex art.4-bis, par. 1, lett.c), o laddove sia previsto che egli sia espressamente informato del diritto ad essere nuovamente giudicato ex art.4-bis, par. 1, lett.d). (Vedi Corte giustizia UE, 10 agosto 2017, Tupikas, C-270/17; Corte giustizia UE, 17 dicembre 2020, TR, C-416/20).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)