Sez. 6, Sentenza n. 3695 del 14/11/1979 Ud. (dep. 15/03/1980) Rv. 144685 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA - ATTO OMISSIVO POSTO IN ESSERE PER NEGLIGENZA O PER UN FINE DIVERSO DA QUELLO PRIVATO - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA - ATTO OMISSIVO POSTO IN ESSERE PER NEGLIGENZA O PER UN FINE DIVERSO DA QUELLO PRIVATO - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Perche sussista il reato di cui all'art 324 cod pen e necessario guardare non al risultato ma alla condotta, e cioe necessario che l'atto commissivo o omissivo sia posto in essere dal pubblico ufficiale per conseguire una finalita privata proponendosi di assicurare un vantaggio di natura privata a se o al terzo. Se la omissione sia posta in essere per negligenza o per colpevole ignoranza o comunque per un fine diverso da quello di assicurare un vantaggio privato a qualcuno, il reato di cui all'art 324 non sussiste anche se, come conseguenza della condotta omissiva, si sia verificata oggettivamente una situazione favorevole per il privato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)