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Sez. 5, Sentenza n. 1017 del 28/01/2002 (Rv. 551898 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Determinazione cosiddetta automatica ex art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Conseguenze - Limiti - Sanzioni ex art. 72 del citato decreto - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551898-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In tema di imposta di registro, l'ufficio che procede ad emettere avviso di accertamento di valore di un immobile, ai fini dell'applicazione dell'INVIM o dell'imposta di registro, ed il giudice tributario che sia chiamato a decidere la controversia che da tale accertamento sia scaturita possono fare riferimento ai criteri stabiliti dal terzo comma dell'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986, e tenere quindi conto dei valori che risultano dalla moltiplicazione della rendita catastale per i moltiplicatori di cui al quarto comma dell'art. 52 del detto d.P.R. n. 131 del 1986 solo nell'ambito degli "altri elementi di valutazione" previsti dal citato quarto comma.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)