diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 23/05/2006 (Rv. 591376 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Atto di compravendita di immobile - Sistema automatico di valutazione ex art. 52, quarto comma, legge n. 131 del 1986 - Utilizzazione da parte del contribuente - Sanzioni ex art. 72 della citata legge in caso di accertata dichiarazione di prezzo inferiore rispetto a quello corrisposto - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591376-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, con riguardo alla compravendita di immobile, la circostanza che i contraenti abbiano fatto riferimento, ai fini della dichiarazione del valore del bene, alla cosiddetta valutazione automatica, sulla base dei parametri di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, se pone l'amministrazione nella condizione di non poter contestare tale valore, non esclude, invece, l'applicabilità di sanzioni ex art. 72 del citato decreto, ove la stessa amministrazione venga a conoscenza che è stato corrisposto, per l'atto ci cui si tratta, un prezzo superiore al valore dichiarato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)