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Sez. U - , Sentenza n. 10268 del 27/04/2018 (Rv. 648133 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sanzioni amministrative emesse in tema di tutela ed uso del suolo - Procedura di riscossione ai sensi del r.d. n. 610 del 1939 – Opposizione - Giurisdizione del G.O. – Sussistenza - Fondamento – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648133-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie emesse in materia di tutela ed uso del suolo (nella specie, ex art. 69, commi 1 e 2, della l.r. Piemonte n. 56 del 1977), la controversia concernente la procedura di riscossione coattiva del credito, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, è devoluta alla giurisdizione del G.O., poiché la posizione giuridica di chi deduca di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo, non discutendosi in tale evenienza di modi di governo del territorio, ma solo di provvedimenti adottati dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati. (Fattispecie relativa ad opposizione a sanzione pecuniaria irrogata per la modifica della destinazione d'uso di un immobile, in cui il privato aveva contestato, tra l'altro, il diritto di procedere esecutivamente nei propri confronti, per intervenuta abrogazione dell'art. 56, comma 6, d.lgs. n. 446 del 1997, che al r.d. n. 639 del 1910 faceva rinvio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis com. 2 lett. C CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 05/12/1977 num. 56 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)