Sez. U, Ordinanza n. 11388 del 31/05/2016 (Rv. 639955 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave - Giurisdizione ordinaria - Nuovo quadro normativo (d.lgs n. 150 del 2011 e art. 133 c.p.a.) - Persistenza - Ragioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Appartiene alla giurisdizione ordinaria l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave poiché la posizione giuridica di chi deduca di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo, senza che rilevi il nuovo quadro normativo conseguente all'emanazione del d.lgs. n. 150 del 2011 (che ha modificato l'art. 22 della l. n. 689 del 1981 e ha abrogato l'art. 22 bis della stessa legge) e del c.p.a. (il quale, all'art. 133, comma 1, lett. f, ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo per le controversie in materia urbanistica ed edilizia concernenti "tutti gli aspetti del territorio"), non discutendosi in tali cause di modi di governo del territorio ma solo di provvedimenti adottati dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)