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Sez. L, Ordinanza n. 28173 del 23/10/2025 (Rv. 676650-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Atto impositivo predisposto da un ente pubblico - Notifica a mezzo PEC - Indirizzo di posta elettronica del mittente non presente nei pubblici elenchi - Nullità - Principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo - Applicabilità.
Stato
decisa il 2025-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676650-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 ter, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)