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Sez. T, Ordinanza n. 5157 del 06/03/2026 (Rv. 678144-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Cartella di pagamento - Irregolarità nella notificazione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.c. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678144-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La natura sostanziale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) - il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile - comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di inesistenza della notificazione ed applicato la regola ex art. 156 c.p.c. ad un caso in cui il processo notificatorio si era svolto a mezzo operatore postale privato e, a fronte della scarsa leggibilità della copia consegnata alla moglie del contribuente, quest'ultimo aveva comunque impugnato tempestivamente la cartella, svolgendo difese articolate).

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)