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Sez. 2, Sentenza n. 2430 del 01/12/2003 Cc. (dep. 23/01/2004) Rv. 228155 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Diritto della persona offesa a partecipare all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2003-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228155-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

In tema di archiviazione, l'udienza camerale ex art. 410, comma terzo, cod. proc. pen. è fissata ad esclusiva tutela del diritto dell'opponente e il suo oggetto è delimitato dalle investigazioni suppletive e dai relativi elementi di prova indicati dall'opponente a pena di inammissibilità. Pertanto, il contraddittorio è previsto esclusivamente a garanzia dell'opponente e la partecipazione all'udienza camerale non è consentita alle parti offese che non abbiano esercitato in proprio tempestivamente la facoltà di opposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)