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Sez. 2, Sentenza n. 1196 del 12/06/1965 (Rv. 312290 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DI UN DOCUMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1965-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312290-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DI UN DOCUMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE.*

Se e vero che la prova per testi dedotta al fine di chiarire ed interpretare la volonta espressa dalle parti nell'atto scritto non rientra nel divieto sancito dall'art 2722 cc, tuttavia spetta esclusivamente al giudice di merito stabilire se l'atto possa essere esaurientemente interpretato indipendentemente dal ricorso al detto mezzo e se questo sia sostanzialmente diretto, piu che a chiarire il contenuto della scrittura, a completarlo e a modificarlo, e cioe ad uno scopo che non puo ritenersi consentito. (V. N. 842/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)