Sez. 2, Sentenza n. 857 del 12/02/1986 (Rv. 444388 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE VERTENTE SUL CONTENUTO DI UN DOCUMENTO NEGOZIALE FORMATO CON LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE VERTENTE SUL CONTENUTO DI UN DOCUMENTO NEGOZIALE FORMATO CON LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Per l'ammissibilità di una prova testimoniale vertente sul contenuto di un documento negoziale formato con la partecipazione delle parti, il giudice deve decidere esclusivamente in base al contenuto del documento, negando la prova, a norma dell'art. 2722 cod. civ., ove il documento contenga una volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa ed ammettendola, invece, allorché le espressioni usate e le varie clausole, valutate in connessione fra loro, determinino uno stato d'incertezza, anche parziale, su detta volontà, essendo in tal caso diretta non già a contraddire il contenuto della scrittura ma a precisarne la reale ed originaria essenza. (V 1191/74, mass n 369235; (V 578/71, mass n 350288; (V 1196/65, mass n 312290; (V 2948/63, mass n 264554).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)