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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24302 del 04/08/2022 (Rv. 665476 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni per le violazioni di norme tributarie - Omessa fatturazione di operazioni imponibili - Omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura - Progressione ex art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665476-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Il presupposto applicativo della progressione sanzionatoria di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 è costituito dall'unicità finalistica della condotta per l'intrinseco ed oggettivo legame tra le varie violazioni commesse, idonee, in via progressiva, continua e collegata, ad incidere sulla determinazione dell'imponibile o sul tributo; ne deriva che l'omessa regolarizzazione degli acquisti ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 non è in rapporto di progressione rispetto all'omessa fatturazione di operazioni imponibili.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)