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Sez. 5 - , Sentenza n. 34868 del 17/11/2021 (Rv. 663135 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni per le violazioni di norme tributarie - Pluralità di violazioni - Art. 12, comma 5 d.lgs. n. 472 del 1997 (nella formulazione applicabile “ratione temporis”) - Violazioni della stessa indole - Nozione.
Stato
decisa il 2021-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663135-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 99 del 2000), il quale reca un precetto autonomo rispetto alle altre previsioni di favore contenute nella stessa disposizione, è indispensabile, non già che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione, bensì che si tratti di violazioni della stessa indole, per tali dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentato profili di sostanziale identità.

Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 99 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)