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Sez. 3, Sentenza n. 25339 del 17/12/2015 (Rv. 638122 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Presso il domicilio eletto o effettivo - Esito ugualmente negativo della notifica - Caso fortuito o forza maggiore - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638122-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

In tema di impugnazione, in caso di esito negativo per caso fortuito o forza maggiore della notifica presso il procuratore costituito, da effettuare nel domicilio eletto o, se esercente l'ufficio nel circondario di assegnazione, in quello effettivo, il notificante per riattivare e concludere, anche dopo il decorso dei relativi termini, il procedimento notificatorio, ancora in fase perfezionativa, deve presentare istanza al giudice "ad quem", corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardività possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato inammissibile l'appello in quanto l'appellante non aveva dedotto né documentato la non imputabilità a sé dell'esito negativo della prima notifica a causa della non accertabilità del mutamento di domicilio del difensore della controparte, peraltro già risultante dal timbro apposto nella memoria di replica depositata in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)