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Sez. 3, Sentenza n. 3043 del 18/12/2024 Cc. (dep. 27/01/2025) Rv. 287404-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Ordine di demolizione - Esecuzione a cura e spese del condannato - Termine - Indicazione - Superamento - Conseguenze - Autodemolizione - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287404-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, il condannato ha il diritto di procedere, a propria cura e a proprie spese, all'esecuzione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'immobile abusivo entro il termine di novanta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza, di cui all'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), decorso il quale non è più legittimato a chiedere, a fini di "autodemolizione", la sospensione o la revoca dell'ingiunzione emessa dal pubblico ministero in esecuzione della statuizione di condanna.

DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)