diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5652 del 16/11/1985 (Rv. 442844 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - LAVORATORE SOSPESO PER INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CUMULO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE CON IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1985-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442844-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - LAVORATORE SOSPESO PER INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CUMULO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE CON IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA - DIVIETO.*

L'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164 - che, nell'equiparare i periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa al fine del diritto dei lavoratori sospesi all'assistenza sanitaria, aggiunge che il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 5 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 e all'art. 4 della legge 8 agosto 1972 n. 464 sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'Assicurazione contro le malattie - non può essere interpretato nel senso di ritenere abrogato il disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 464 cit., norma che prevede analogamente che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti previdenziali, giacché il successivo art. 10 fa salva - per la parte in cui la stessa legge n. 164 non innova - la precedente normativa sulla cassa integrazione guadagni (intervento straordinario) dettata dalle citate leggi n. 1115 e n. 464. Consegue che il lavoratore sospeso ha diritto alla assistenza sanitaria (ossia ad usufruire dei presidi medici e farmacologici di cui ai numeri da 1 a 7 dell'art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138, già posti a carico dell'INAM), ma non può cumulare il trattamento di integrazione salariale con il trattamento economico di malattia. (V 947/85, mass n 439103; (V 2612/84, mass n 434626; (V 2492/84, mass n 434505).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)