Sez. U, Sentenza n. 1029 del 10/02/1996 (Rv. 495792 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Regione Lombardia - Legge regionale n. 91 del 1983 - Criteri di assegnazione dell'alloggio ai figli legittimi conviventi dell'assegnatario deceduto - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifestata infondatezza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2, terzo comma, della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91 in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, atteso che il legislatore, in caso di decesso dell'assegnatario, ha voluto tutelate - rispetto ad altri soggetti - i figli legittimi conviventi con il genitore assegnatario, per tale loro specifica qualità, purché si trovino nelle condizioni per beneficiare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, e tenuto conto del fatto che l'I.A.C.P. ha tutti i mezzi per poter valutare ed eventualmente contestare l'esistenza delle predette condizioni e far, quindi, decadere dall'assegnazione il figlio che non abbia i requisiti richiesti dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 05/12/1983 num. 91 art. 2 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)