diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9725 del 07/11/1996 (Rv. 500399 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 1984 - Componenti del nucleo familiare dell'assegnatario deceduto - Diritto di subentro nell'assegnazione dell'alloggio - Configurabilità - Condizioni - Nucleo "allargato" - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500399-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

Dal combinato disposto degli artt. 3 e 19 della legge Regione Emilia e Romagna n. 12 del 1984 si ricava che, ai fini del subentro in un'assegnazione di alloggio di edilizia economica e popolare, in caso di decesso dell'assegnatario, per poter fruire dell'inquadramento entro il nucleo familiare "allargato", è necessario che sussista la convivenza tra gli interessati risalente da almeno un biennio dalla data di decesso dell'assegnatario cui si pretende di subentrare (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza del merito - la quale aveva ritenuto che la convivenza dovesse preesistere da almeno un biennio a decorrere dalla data del bando - spiegando che quest'ultima condizione è posta con esclusivo riferimento ai soggetti che si candidano all'assegnazione di un alloggio, ma non per i componenti del nucleo familiare subentranti all'assegnatario deceduto).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Emilia-Romagna 14/03/1984 num. 12 art. 3, Legge Reg. Emilia-Romagna 14/03/1984 num. 12 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 14/03/1984 num. 12 art. 20, Legge Reg. Emilia-Romagna 02/12/1988 num. 50 art. 17, Legge Reg. Emilia-Romagna 02/12/1988 num. 50 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)