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Sez. L, Sentenza n. 21399 del 21/10/2015 (Rv. 637575 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Lavoro interinale e somministrazione - Violazione dei limiti percentuali nella vigenza della legge n. 196 del 1997 - Irrilevanza - Prosecuzione del rapporto nel regime del d.lgs. n. 276 del 2003 - Ininfluenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637575-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di lavoro interinale, non è soggetto ad alcuna sanzione, non prevista, il contratto stipulato nella vigenza della legge n. 196 del 1997 in violazione delle percentuali stabilite dalle clausole di contingentamento contenute nei contratti collettivi nazionali ancorché il rapporto sia proseguito successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, la cui disciplina transitoria, contenuta nell'art. 86 del d.lgs. cit., prevede la conservazione fino al rinnovo dei contratti collettivi delle sole clausole che stabiliscono le esigenze di carattere temporaneo atte a giustificare la somministrazione di lavoro a termine e priva di efficacia quelle relative ai limiti percentuali per l'utilizzo di lavoratori interinali.

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)