Sez. L, Sentenza n. 5667 del 10/04/2012 (Rv. 622267 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Lavoro "interinale" - Violazione dell'art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997 - Conseguenze - Instaurazione di ordinario rapporto subordinato tra lavoratore e utilizzatore - Esclusione - Fondamento - Obbligo contributivo del fornitore - Persistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di lavoro "interinale", nel caso in cui l'utilizzatore, in violazione dell'art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997, (applicabile "ratione temporis"), stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l'assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell'utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore. Ne consegue che l'obbligo contributivo resta a carico dell'impresa fornitrice.
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1 com. 8, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)