Sez. 5, Sentenza n. 3254 del 20/03/2000 (Rv. 534896 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Società per azioni a ristrettissima base familiare - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Ammissibilità - Giudice di merito - Distribuzione ai soci di utili non contabilizzati - Esclusione sul solo presupposto della inapplicabilità dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Illegittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristrettissima base familiare, pur non sussistendo - a differenza delle società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della "complicità" , che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci. Pertanto, una volta stabilito che la titolarità delle azioni e l'organizzazione aziendale sono concentrate in una stretta cerchia familiare, il giudice di merito non può escludere la distribuzione ai soci di utili non contabilizzati, limitandosi ad enunciare l'inapplicabilità dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)