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Sez. 1, Sentenza n. 5729 del 25/05/1995 (Rv. 492418 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Società per azioni a ristrettissima base familiare - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Ammissibilità - Imputazione - Periodo di imposta.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492418-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE

In tema di redditi di capitale, non può considerarsi illogica la presunzione (semplice) che gli utili extracontabili di una società per azioni a ristrettissima base familiare (genitori e figli) siano stati distribuiti ai soci, tenuto conto della "complicità" che normalmente avvince i membri di un gruppo così composto. Tale reddito va imputato al socio nell'anno in cui è conseguito e non nel periodo di imposta successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, atteso che il principio secondo cui il reddito deve essere imputato al socio nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio sociale vale per gli utili esposti in bilancio, non per quelli occulti che si presumono, al contrario distribuiti nello stesso periodo in cui sono stati conseguiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 35 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)