Sez. 3, Sentenza n. 19167 del 29/09/2005 (Rv. 584287 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da fatto illecito extracontrattuale - Debito di valore - Conseguenze - Svalutazione monetaria - Rilevanza - Prova del pregiudizio subito dal danneggiato - Necessità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nelle obbligazioni di valore, quale quella di risarcimento del danno da fatto illecito, il denaro non costituisce oggetto dell'obbligazione di dare ma solo il metro di commisurazione del valore che occorre corrispondere al creditore perchè questi sia reintegrato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse prodotto. In tali obbligazioni, la rivalutazione monetaria non rappresenta il possibile strumento di risarcimento dell'eventuale maggior danno da mora indotto dalla svalutazione monetaria rispetto a quello già coperto dagli interessi legali, come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione del valore perduto dal creditore in termini monetari attuali anche in difetto di esplicita richiesta di rivalutazione, sicchè il giudice deve tener conto della svalutazione monetaria intervenuta tra la data del fatto e quella della liquidazione, senza che, al riguardo, occorra da parte del danneggiato dimostrazione alcuna che la svalutazione sia stata per lui cagione di pregiudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)