Sez. 3, Sentenza n. 11489 del 21/06/2004 (Rv. 573774 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da fatto illecito extracontrattuale - Debito di valore - Conseguenze - Interessi per il ritardato pagamento - Funzione compensativa - Computo - Modalità della liquidazione del debito complessivo - Giudice dell'impugnazione o del rinvio - Facoltà di provvedere alla riliquidazione del debito complessivo.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il risarcimento del danno da fatto illecito (nel caso di specie, liquidato in favore di un privato e a carico di una pubblica amministrazione, per avergli cagionato un danno attraverso l'illegittima revoca di una concessione edilizia precedentemente rilasciatagli), costituisce debito di valore ed in caso di ritardato pagamento di esso gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore (come nelle obbligazioni pecuniarie), ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual'era all'epoca del prodursi del danno e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria. Ne consegue che il giudice dell'impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto e potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato), restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e\o alla misura degli stessi.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)