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Sez. 2, Sentenza n. 4377 del 26/02/2007 (Rv. 595645 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Società di fatto - Scioglimento - Applicazione del procedimento di liquidazione di cui all'articolo 2275 cod. civ. - Facoltatività - Legittimazione degli ex soci ad agire per il recupero delle attività sopravvenute a seguito dello scioglimento - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595645-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

In tema di legittimazione ad agire, poiché alla stregua dell'articolo 2275 cod. civ. per le società di fatto è solo facoltativo il procedimento di liquidazione, e di questo, in quanto finalizzato a definire i rapporti con i terzi creditori, non può legittimamente invocarsi l'applicazione quando sopravvengano attività che rimangono oggetto, a seguito del pregresso scioglimento, di mera comunione fra gli ex soci, va riconosciuta a questi ultimi piena legittimazione ad agire per il recupero delle dette attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'attore, che aveva fatto specifico riferimento alla società collettiva irregolare, sciolta due anni addietro, quale ex socio e amministratore, era legittimato ad agire nei confronti della convenuta per il recupero del corrispettivo per lavori di falegnameria eseguiti dalla detta società, senza dover ricorrere alla procedura di liquidazione o a imprecisati provvedimenti giurisdizionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2275, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)